Il 12 settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 21 luglio 2025, che aggiorna il meccanismo dei Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica – TEE). Il decreto è già entrato in vigore e introduce importanti novità per il periodo 2025–2030, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dello strumento e semplificare l’accesso agli incentivi.
Queste modifiche rappresentano un’opportunità concreta per le imprese e gli operatori pubblici che intendono investire in interventi di efficienza energetica e decarbonizzazione.
Le principali novità introdotte
Il decreto si articola in diverse misure chiave:
• Nuovi target di risparmio energetico per i soggetti obbligati, definiti in coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 2024.
• Semplificazioni procedurali per i soggetti proponenti e per la presentazione dei progetti, con l’obiettivo di rendere l’iter più accessibile e rapido.
• Progetti aggregati e multi-soggetto, che permettono di unire più interventi realizzati da operatori diversi, favorendo sinergie e ottimizzazione degli investimenti.
• Aggiornamento della tabella dei progetti ammissibili, con l’inserimento di nuove tecnologie e criteri di valutazione, tra cui la geotermia per usi non elettrici.
Obiettivi di risparmio energetico al 2030
In linea con il PNIEC, il decreto stabilisce gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire tramite il rilascio dei certificati bianchi. Entro il 2030, i distributori con oltre 50.000 clienti finali dovranno presentare:
• 7,9 milioni di certificati per gli usi finali di energia elettrica
• 4,9 milioni di certificati per gli usi finali di gas naturale
La maggiore incidenza del settore elettrico riflette il processo di elettrificazione e decarbonizzazione in corso.
Obblighi e modalità di adempimento
La quota di certificati bianchi a carico di ciascun distributore è proporzionale all’energia distribuita ai propri clienti rispetto al totale nazionale. I dati sono autocertificati dai distributori e confermati annualmente da ARERA.
• Entro il 31 ottobre di ogni anno, ARERA comunica al Ministero e al GSE la quota di obblighi per ciascun distributore.
• Il GSE pubblica le informazioni sul proprio sito istituzionale.
• Gli obblighi devono essere adempiuti entro il 31 maggio dell’anno successivo.
• È possibile rispettare almeno il 60% dell’obbligo nell’anno d’imposta e compensare il residuo nei due anni successivi.
Il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2025 segna un’evoluzione strategica nel meccanismo dei Certificati Bianchi, rafforzando il ruolo dell’efficienza energetica come leva fondamentale per la transizione ecologica. La collaborazione tra soggetti diversi e l’adozione di tecnologie innovative diventano elementi chiave per raggiungere i target nazionali al 2030 e contribuire concretamente alla decarbonizzazione del sistema energetico italiano.



