Il Conto Termico 3.0 (come previsto dal decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre) è un'evoluzione del precedente schema di incentivi che mira a promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili negli edifici. Le novità principali includono nuovi interventi ammessi (come i sistemi ibridi e il fotovoltaico con accumulo), l'ampliamento dei soggetti beneficiari (tra cui le Comunità Energetiche Rinnovabili) e l'esclusione degli incentivi per caldaie a combustibili fossili, a meno che non siano parte di sistemi bivalenti. Le percentuali di contributo arrivano fino al 65% per privati e imprese, e fino al 100% per specifici interventi su edifici pubblici. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 25 dicembre 2025, prevede incentivi per pubbliche amministrazioni e soggetti privati, con un tetto complessivo di spesa pari a 900 milioni di euro annui.
Beneficiari principali
• Soggetti privati: Per interventi su edifici a uso terziario (es. uffici) e per la sostituzione di impianti termici con sistemi a fonte rinnovabile in edifici residenziali.
• Pubbliche Amministrazioni (PA): Incluse società in house, autorità portuali, ex IACP e cooperative edilizie sociali.
• Enti del Terzo Settore: Enti non economici iscritti al RUNTS, ora equiparati alle PA e quindi con accesso agli stessi incentivi.
• Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): E altre configurazioni di autoconsumo collettivo, rappresentate da un unico soggetto
Tra gli interventi ammissibili rientrano:
• isolamento termico e riqualificazione energetica degli edifici;
• trasformazione in edifici a energia quasi zero;
• installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
• infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
• sostituzione di impianti di climatizzazione con soluzioni ad alta efficienza e fonti rinnovabili.
Un’attenzione particolare è riservata ai Comuni:
per gli interventi realizzati su edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti, nonché su scuole e strutture ospedaliere, l’incentivo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili; le amministrazioni potranno continuare a fruire dell’accesso agli incentivi sia direttamente, sia tramite prenotazione con acconti e rate intermedie; sono previste anche modalità semplificate attraverso ESCO, partenariati pubblico-privato e comunità energetiche rinnovabili.
Principio di non cumulabilità:
Il Conto Termico e i Certificati Bianchi sono entrambi meccanismi statali finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, e la normativa non prevede la possibilità di riceverli entrambi per lo stesso intervento.
Ruolo del GSE:
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) si occupa della gestione sia del Conto Termico sia dei Certificati Bianchi, e la sua normativa specifica chiarisce la non cumulabilità.
In sintesi:
Scegliere il Conto Termico significa ricevere un contributo diretto per l'intervento. Optare per i Certificati Bianchi implica ricevere dei titoli negoziabili che premiano l'efficienza energetica, ma non è possibile cumularli con gli incentivi del Conto Termico per il medesimo progetto.
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